(viste le tante richieste, la data del preventivo determina la priorità di evasione ordine)
SERVIZIO "INAE-PERB" PERIZIA ESTIMATIVA RIVALUTAZIONE BENI CON ASSEVERAZIONE
In applicazione dell’art.110 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104; tutti i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle imposte sui redditi, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga dell’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, RIVALUTARE I BENI D’IMPRESA e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21/11/2000 n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa risultati dal bilancio dell’esercizio in corso al 31/12/2019. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo e può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla societa' di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione puo' essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e' stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.
Si informa che sono al via ulteriori misure per la PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE PMI - CREDITO DI IMPOSTA FONDO PATRIMONIO PMI
Per informazioni contattare direttamente il nostro direttore scientifico Leopoldo COMPARIN
al n. +39 348 82 55 645 o inviare una richiesta >>
L'esperienza di oltri 25 anni nei processi estimativi anche per valutazione di beni superiori a 160MLD, ha spinto la direzione di INAE a sviluppare il nuovo servizio INAE-PERB.
Il servizio INAE-PERB supporta le imprese alla valutazione dell’applicazione o meno dell’art.110, con l’elaborazione di una PERIZIA ESTIMATIVA RIVALUTAZIONE BENIal fine di verificare anche la convenienza o meno di tale strumento. La perizia per ciascun bene richiede un accertamento in sito di ciascun bene, la tracciabilità e l'identificazione, la definizione di tutti gli indicatori di deprezzamento e di apprezzamento di ciascun bene, valutando ad esempio lo stato di funzionamento, di manutenzione e dell’obsolescenza tecnologica. Le attività peritali estimative sono propedeutiche ad una attenta due diligence tecnico-documentale della documentazione messa a disposizione.
L’elaborazione della PERIZIA ESTIMATIVA RIVALUTAZIONE BENI è un processo multidisciplinare, complesso e lungo, e applica la dottrina estimativa internazionale con almeno tre modelli estimativi per ogni bene, riconosciuti anche dall'Agenzia delle Entrate.
Inoltre, è richiesta la collaborazione con i professionisti dell'impresaa quali, ad esempio, consulenti contabili, commercialisti, sindaci e fiscalisti incaricati.
Accertata e verificata la convenienza o meno dell'applicazione dell'art.110, la PERIZIA può anche essere ASSEVERATA e consegnata per ogni effetto di legge all'impresa.
Si informa che il compendio normativo non richiede l'obbligo della PERIZIA ESTIMATIVA ASSEVERATA anche se fortemente consigliabile, per tutela della stessa imprese e dei professionisti contabili, fiscali, sindaci e fiscalisti incaricati per non incorrere a fattispecie di reato.
Linee guida del servizio INAE PERB, applicabilità, criterio estimativo industriale, sintesi del processo di valutazione e ipotesi di costo.