Perizie Valore di Subentro dei beni essenziali e indispensabile.
INAE redige perizie estimative finalizzate alla determinazione del valore di subentro dei beni essenziali e indispensabili, in conformità a quanto stabilito dall'Allegato A della Delibera n. 154/2019, che ha modificato la Delibera n. 49/2015. Le perizie estimative sono sottoscritte dal Direttore Scientifico, perito Leopoldo Comparin, iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Venezia e all’Albo dei Periti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.
Le perizie relative al valore di subentro sono richieste per il materiale rotabile destinato al servizio di trasporto su strada, nonché per il servizio ferroviario, metropolitano e tramviario. INAE elabora, altresì, perizie concernenti il valore di mercato di beni immobili, impianti e altre dotazioni patrimoniali assimilabili. Vengono elaborate perizie anche su mezzi navali ed aerei in riferimento ai loro specifici requisiti.
Le perizie inerenti al valore di subentro sono oggetto di asseverazione, mentre quelle relative al valore di mercato dei beni immobili sono giurate.
La misura 9, descrive i criteri per la determinazione del valore di subentro dei beni essenziali e indispensabili in 10 punti:
1. Il valore di subentro dei beni di proprietà del GU, o di eventuali soggetti terzi, da cedere all’IA è individuato in base al valore di mercato, secondo i criteri di cui alla presente Misura.
2. Il valore di mercato dei beni immobili, degli impianti o altra dotazione patrimoniale assimilabile è determinato dal soggetto proprietario attraverso il ricorso a stime peritali giurate che determinano il prezzo all’interno dei valori massimi e minimi pubblicati dalla Agenzia delle Entrate. La perizia tiene conto del valore di mercato del bene, nello stato in cui si trova, nonché del valore contabile netto e del valore di ricostruzione o riacquisto dello stesso o di un bene simile, se non più riproducibile. Nel caso di beni strumentali asserviti esclusivamente allo svolgimento del servizio ferroviario, in luogo della stima peritale, il relativo valore di mercato è individuato con riferimento a un intervallo di valori compreso tra: (i) valori espressi dal mercato immobiliare per beni similari, (ii) valore di ricostruzione del bene ridotto del grado di vetustà. Se rileva nel caso specifico, è considerato il livello di dotazione degli impianti specifici inscindibili dal fabbricato ed è data separata valutazione alle attrezzature.
3. Il valore di subentro del materiale rotabile per il servizio di trasporto su strada è determinato dall’EA sulla base dei dati resi disponibili dal soggetto proprietario, con riferimento al valore più alto tra il valore residuo o netto contabile (di seguito: VNC), risultante dall’applicazione dei principi contabili nazionali o internazionali adottati dalla società e certificati da un revisore contabile o società incaricata del controllo contabile, e quello di mercato (di seguito: VM), entro un limite massimo di scostamento pari al 5% in caso di VNC > VM. Nel VNC sono comprese tutte le poste incrementative o decrementative relative a interventi di revamping del materiale rotabile successivi all’acquisto o alla disponibilità del bene, eseguiti nel periodo di vigenza contrattuale con oneri a carico del proprietario, al netto degli ammortamenti.
4. Il VM è calcolato tenendo conto dei seguenti parametri: a) valore iniziale di riferimento, corrispondente al valore di rimpiazzo o di sostituzione; 11 Allegato “A” alla Delibera n.154/2019 del 28 novembre 2019 b) vita residua; c) condizioni d'uso; d) stato di conservazione; e) attitudini prestazionali; f) indicatori di affidabilità e di disponibilità; g) eventuali poste incrementative o decrementative relative a successivi interventi di revamping, al netto degli ammortamenti.
5. Per la determinazione del valore di rimpiazzo si assume a riferimento il valore di acquisizione rivalutato in base all'indice dei prezzi di produzione relativo alla categoria Istat “mezzi di trasporto”. La rivalutazione è esclusa qualora la compensazione per il servizio prevista nel CdS comprenda una o più componenti esplicitamente destinate all’ammortamento dei singoli beni e alla copertura degli oneri finanziari e dei rischi relativi agli investimenti sul materiale rotabile.
6. Ai fini della determinazione secondo criteri oggettivi dei parametri da b) a f) di cui al punto 4, si fa riferimento alla norma UNI 11282/2008 e successive modifiche o integrazioni. Il valore residuo calcolato secondo tali modalità è riferito a sottoinsiemi omogenei della flotta. La valutazione così risultante è asseverata da un professionista scelto tra quelli iscritti nell’elenco degli esperti del Tribunale competente (Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio), sulla base del luogo in cui ha sede l’EA.
7. Il valore di subentro del materiale rotabile per il servizio ferroviario, metropolitano e tramviario è determinato dall’EA sulla base dei dati resi disponibili dal soggetto proprietario con riferimento al VNC, determinato in applicazione dei principi contabili nazionali o internazionali adottati dalla società e certificati da un revisore contabile o società incaricata del controllo contabile. Nel VNC sono comprese tutte le poste incrementative o decrementative relative a interventi di revamping successivi all’acquisto o alla disponibilità del bene, eseguiti nel periodo di vigenza contrattuale con oneri a carico del proprietario al netto degli ammortamenti.
8. Il valore dei sistemi tecnologici è determinato dall’EA sulla base dei dati resi disponibili dal soggetto proprietario, con riferimento al valore più alto tra il VNC, risultante dall’applicazione dei principi contabili nazionali o internazionali adottati dalla società e certificati da un revisore contabile o società incaricata del controllo contabile, e il VM. Il VM è calcolato a partire dal costo di acquisto iscritto a libro, rivalutato in base all'indice dei prezzi di produzione relativo alla categoria Istat “mezzi di trasporto” e applicando un coefficiente di deprezzamento lineare calcolato sulla base di una durata massima di cinque anni. È assicurato un valore residuo dei beni da determinarsi al termine del periodo di ammortamento in base ad una percentuale fissa predeterminata rispetto al costo di acquisizione dei beni medesimi. La rivalutazione è esclusa qualora la compensazione per il servizio prevista nel CdS comprenda una o più componenti esplicitamente destinate all’ammortamento dei singoli beni e alla copertura degli oneri finanziari e dei rischi relativi agli investimenti sui predetti beni.
9. In caso di contenzioso tra le parti successivo all’affidamento in ordine al prezzo della cessione, nelle more della definizione della controversia, i beni sono temporaneamente messi a disposizione dell’IA dietro pagamento di un corrispettivo pari al valore stimato nel rispetto dei criteri di cui ai punti precedenti. All’esito della definizione della controversia, il prezzo della cessione sarà determinato sulla base di quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria e, ove necessario, compensato.
10. Nell’ambito della RdA, l’EA specifica il valore di subentro di ciascun bene individuato, nonché le modalità di aggiornamento/revisione della valutazione in funzione della data di effettivo inizio dell’affidamento e di stipula del CdS.
PER INFORMAZIONE GLI ENTI POSSONO CONTATTARE
DIRETTAMENTE IL DIRETTORE SCIENTIFICO PERITO LEOPOLDO COMPARIN